Una sentenza che incide profondamente sull’assetto delle tutele avverso i licenziamenti individuali concepite in origine dal legislatore del “Jobs Act”, offrendo nuovi spazi al rimedio della reintegrazione
(Da Il giuslavorista)
Con la sentenza n. 128 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui non prevede l’applicabilità della tutela reintegratoria cd. “attenuata” nel caso in cui il fatto materiale posto a base del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo non sussista, rimanendo la tutela “indennitaria” circoscritta all’ipotesi in cui l’illegittimità di detto licenziamento derivi dall’inosservanza dell’obbligo di “repechage”. Si tratta di sentenza – emessa contestualmente alla n. 129, in tema di licenziamento disciplinare – che incide profondamente sull’assetto delle tutele avverso i licenziamenti individuali concepite in origine dal legislatore del “Jobs Act”, offrendo nuovi spazi al rimedio della reintegrazione.
https://ius.giuffrefl.it/dettaglio/10954075/licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo-illegittimo-per-insussistenza-del-fatto-incostituzionale-lesclusione-della-reintegra-nel-jobs-act
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